Ordinanza 77/1991 (ECLI:IT:COST:1991:77)
Massima numero 16962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 11/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16961


Titolo
ORD, 77/91 B. PROCESSO PENALE - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTI INNANZI AL PRETORE - VERBALE DI UDIENZA - POSSIBILITA' DI REDIGERLO, SE LE PARTI VI CONSENTONO, IN FORMA RIASSUNTIVA - LAMENTATA INCIDENZA NEGATIVA SUI POTERI E SULLA POSIZIONE DEL GIUDICE E SULLE GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - CONTRADDITTORIETA' DEI QUESITI FORMULATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto, non avendo il giudice a quo preso posizione sulla revocabilita' o irrevocabilita' dell'accordo delle parti per la redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva, risulta insuperabile la contraddizione tra la censura formulata nei confronti del solo art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in base all'assunto che verrebbe sottratto al giudice il potere di scegliere la forma di verbalizzazione da attuare, e la censura formulata nei confronti dello stesso art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, sotto il profilo della mancanza di indicazione di criteri e di limiti condizionanti la scelta del giudice per l'una o per l'altra forma di verbalizzazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte