Ordinanza 78/1991 (ECLI:IT:COST:1991:78)
Massima numero 17014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 11/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 78/91. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - BENI CADUTI IN SUCCESSIONE - VALUTAZIONE - NUOVO CRITERIO DI ACCERTAMENTO DEL REDDITO CATASTALE DI CUI ALLA LEGGE N. 154 DEL 1988 - APPLICABILITA' ALLE SOLE SUCCESSIONI PER LE QUALI NON SIA INTERVENUTO IL DEFINITIVO ACCERTAMENTO DEL VALORE IMPONIBILE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 78/91. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - BENI CADUTI IN SUCCESSIONE - VALUTAZIONE - NUOVO CRITERIO DI ACCERTAMENTO DEL REDDITO CATASTALE DI CUI ALLA LEGGE N. 154 DEL 1988 - APPLICABILITA' ALLE SOLE SUCCESSIONI PER LE QUALI NON SIA INTERVENUTO IL DEFINITIVO ACCERTAMENTO DEL VALORE IMPONIBILE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' la situazione di coloro nei cui confronti l'accertamento di valore non e' ancora divenuto definitivo al momento dell'entrata in vigore della l. n. 154/1988 e quella di coloro nei cui confronti non si e' proceduto ad alcun accertamento presentano diversita', deve essere ritenuto applicabile l'art. 12, comma 3-ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70 - che d'altronde non introduce un nuovo criterio di determinazione del valore imponibile ma limita solo il potere di rettifica degli uffici finanziari - solo a quelle per le quali la valutazione dei cespiti sia ancora in via di definizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3-ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Poiche' la situazione di coloro nei cui confronti l'accertamento di valore non e' ancora divenuto definitivo al momento dell'entrata in vigore della l. n. 154/1988 e quella di coloro nei cui confronti non si e' proceduto ad alcun accertamento presentano diversita', deve essere ritenuto applicabile l'art. 12, comma 3-ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70 - che d'altronde non introduce un nuovo criterio di determinazione del valore imponibile ma limita solo il potere di rettifica degli uffici finanziari - solo a quelle per le quali la valutazione dei cespiti sia ancora in via di definizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3-ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70, conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte