Ordinanza 79/1991 (ECLI:IT:COST:1991:79)
Massima numero 16380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 11/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 79/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - CONSENSO DEL P.M. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI DIFESA, E DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - OMESSA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 79/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - CONSENSO DEL P.M. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI DIFESA, E DEL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - OMESSA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per essere l'ordinanza di rimessione, priva di ogni valutazione in punto di rilevanza, nonche' di qualsiasi riferimento al caso di specie, il che non consente di stabilire se e in qual modo la norma oggetto di censura sia applicabile nel processo a quo.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere l'ordinanza di rimessione, priva di ogni valutazione in punto di rilevanza, nonche' di qualsiasi riferimento al caso di specie, il che non consente di stabilire se e in qual modo la norma oggetto di censura sia applicabile nel processo a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte