Ordinanza 80/1991 (ECLI:IT:COST:1991:80)
Massima numero 16922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 11/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 80/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO RESPINTA DAL G.I.P. - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI RIPROPORLA FINO ALLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, E PER IL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, DI ACCOGLIERLA, SE RICONOSCA LA DEFINIBILITA' DEL PROCESSO ALLO STATO DEGLI ATTI IN SEDE DI UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il "petitum" perseguito dal giudice a quo appare congegnato in modo tale da non potersi ritenere soluzione costituzionalmente obbligata quella derivante dalla caducazione dell'art. 440, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte relativa alla mancata previsione ad esso addebitata, essendo prospettabili scelte diverse da quella indicata dall'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte