Sentenza 81/1991 (ECLI:IT:COST:1991:81)
Massima numero 16985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 15/02/1991; Pubblicazione in G. U. 20/02/1991
Titolo
SENT. 81/91 B. PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - DISSENSO DEL P.M. - SINDACABILITA' E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE A DIBATTIMENTO CONCLUSO QUALORA IL GIUDICE RITENGA INGIUSTIFICATO IL MANCATO CONSENSO - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI PROCESSUALI (P.M. E IMPUTATO) E TRA IMPUTATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 81/91 B. PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - DISSENSO DEL P.M. - SINDACABILITA' E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE A DIBATTIMENTO CONCLUSO QUALORA IL GIUDICE RITENGA INGIUSTIFICATO IL MANCATO CONSENSO - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI PROCESSUALI (P.M. E IMPUTATO) E TRA IMPUTATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza una disciplina che - come quella concernente, nel rito ordinario, la richiesta del processo abbreviato - autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una "determinata scelta del rito processuale", ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, cosi' sottraendola all'"obiettiva ed imparziale valutazione" del giudice tanto piu' che, in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di parita' tra le parti (accusa e difesa) in ogni stato e grado del procedimento, non dovrebbe essere consentito che i rapporti fra pubblico ministero ed imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volonta' immotivato e, percio', incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale. Con la possibilita' di un ulteriore squilibrio nel trattamento fra due imputati con identica imputazione e portatori di un'analoga capacita' a delinquere, qualora il pubblico ministero adotti diversi atteggiamenti nei loro confronti senza nemmeno dover esternarne le ragioni e vederle sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - Sui poteri rispettivi del P.M. e del giudice: S. n. 120/1984.
Non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza una disciplina che - come quella concernente, nel rito ordinario, la richiesta del processo abbreviato - autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una "determinata scelta del rito processuale", ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, cosi' sottraendola all'"obiettiva ed imparziale valutazione" del giudice tanto piu' che, in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di parita' tra le parti (accusa e difesa) in ogni stato e grado del procedimento, non dovrebbe essere consentito che i rapporti fra pubblico ministero ed imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volonta' immotivato e, percio', incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale. Con la possibilita' di un ulteriore squilibrio nel trattamento fra due imputati con identica imputazione e portatori di un'analoga capacita' a delinquere, qualora il pubblico ministero adotti diversi atteggiamenti nei loro confronti senza nemmeno dover esternarne le ragioni e vederle sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - Sui poteri rispettivi del P.M. e del giudice: S. n. 120/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte