Sentenza 152/2021 (ECLI:IT:COST:2021:152)
Massima numero 44060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  10/06/2021;  Decisione del  10/06/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44061  44062


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009. Gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale e alla situazione personale del ricorrente risultano sufficienti a suffragare l'applicabilità della disposizione censurata ed il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 267 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 199 del 2019, n. 105 del 2019 e n. 22 del 2018; ordinanze n. 147 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 187 del 2017 e n. 12 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 1

 15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 52

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte