Sentenza 88/1991 (ECLI:IT:COST:1991:88)
Massima numero 16995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 15/02/1991; Pubblicazione in G. U. 27/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16996  16997  16998  16999  17000


Titolo
SENT. 88/91 A. AZIONE PENALE - ESERCIZIO - OBBLIGATORIETA' - PRESUPPOSTI: PRINCIPI DI LEGALITA' E DI EGUAGLIANZA - REQUISITI: INDIPENDENZA DEL P.M..

Testo
Il principio di legalita' (art. 25, secondo comma, Cost.) che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalita' del procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non puo' essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorieta' dell'azione penale. Realizzare la legalita' nell'eguaglianza non e' pero' possibile se l'organo cui l'azione e' demandata dipende da altri poteri: sicche' di tali principi e' imprescindibile requisito l'indipendenza del pubblico ministero. - Riguardo all'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale: S. n. 84/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte