Sentenza 88/1991 (ECLI:IT:COST:1991:88)
Massima numero 16996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 15/02/1991; Pubblicazione in G. U. 27/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16995  16997  16998  16999  17000


Titolo
SENT. 88/91 B. PUBBLICO MINISTERO - QUALIFICAZIONE - ORGANO DI GIUSTIZIA, PUR NEL RUOLO DI PARTE - OBBLIGHI CONSEGUENTI.

Testo
Il pubblico ministero e', al pari del giudice, soggetto soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) e si qualifica come un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, che non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge. Pertanto, come organo di giustizia e' obbligato a ricevere tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, pur operando nel rispetto assoluto dei principi del sistema accusatorio e del ruolo di parte. - S. nn. 190/1970, 96/1975

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte