Sentenza 88/1991 (ECLI:IT:COST:1991:88)
Massima numero 16997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 15/02/1991; Pubblicazione in G. U. 27/02/1991
Titolo
SENT. 88/91 C. PROCESSO PENALE - ARCHIVIAZIONE - DISCIPLINA - PROBLEMI - PRINCIPI DA OSSERVARE - NECESSITA' DI EVITARE IL PROCESSO SUPERFLUO SENZA ELUDERE IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - CONTROLLI PREORDINATI A TAL FINE.
SENT. 88/91 C. PROCESSO PENALE - ARCHIVIAZIONE - DISCIPLINA - PROBLEMI - PRINCIPI DA OSSERVARE - NECESSITA' DI EVITARE IL PROCESSO SUPERFLUO SENZA ELUDERE IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - CONTROLLI PREORDINATI A TAL FINE.
Testo
Il principio di obbligatorieta' dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalita' effettuato dal giudice; cio' comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunita' che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa; ma, altresi', comporta che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa (principio del favor actionis). Azione penale obbligatoria non significa, pero' conseguenzialita' automatica tra notizia di reato e processo, ne' dovere del P.M. di iniziare il processo per qualsiasi notizia criminis. Limite implicito alla stessa obbligatorieta' e' che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo. Conseguentemente il problema dell'archiviazione sta nell'evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorieta' e, a tal fine, col nuovo codice e' stato predisposto un articolato sistema di controllo, non solo gerarchico interno agli uffici del pubblico ministero e affidato al procuratore generale, ma anche uno esterno da parte del giudice (possibilita' per il G.I.P. di chiedere ulteriori indagini o di restituire gli atti per la formulazione dell'imputazione) ed infine altro strumento e' costituito dalla facolta' della parte offesa di opporsi alla richiesta di archiviazione.
Il principio di obbligatorieta' dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalita' effettuato dal giudice; cio' comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunita' che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa; ma, altresi', comporta che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa (principio del favor actionis). Azione penale obbligatoria non significa, pero' conseguenzialita' automatica tra notizia di reato e processo, ne' dovere del P.M. di iniziare il processo per qualsiasi notizia criminis. Limite implicito alla stessa obbligatorieta' e' che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo. Conseguentemente il problema dell'archiviazione sta nell'evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorieta' e, a tal fine, col nuovo codice e' stato predisposto un articolato sistema di controllo, non solo gerarchico interno agli uffici del pubblico ministero e affidato al procuratore generale, ma anche uno esterno da parte del giudice (possibilita' per il G.I.P. di chiedere ulteriori indagini o di restituire gli atti per la formulazione dell'imputazione) ed infine altro strumento e' costituito dalla facolta' della parte offesa di opporsi alla richiesta di archiviazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 0 dirett. 42
legge 16/02/1987
n. 81
art. 0 dirett. 49
legge 16/02/1987
n. 81
art. 0 dirett. 50
legge 16/02/1987
n. 81
art. 0 dirett. 51
legge 16/02/1987
n. 81
art. 0 dirett. 52