Sentenza 88/1991 (ECLI:IT:COST:1991:88)
Massima numero 16999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 15/02/1991; Pubblicazione in G. U. 27/02/1991
Titolo
SENT. 88/91 E. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - REQUISITI: INIDONEITA' DEGLI ELEMENTI ACQUISITI A SOSTENERE L'ACCUSA - SOSTANZIALE CONFORMITA' DELLA NORMA DI ATTUAZIONE IMPUGNATA, SE RETTAMENTE INTESA, AI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 88/91 E. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - REQUISITI: INIDONEITA' DEGLI ELEMENTI ACQUISITI A SOSTENERE L'ACCUSA - SOSTANZIALE CONFORMITA' DELLA NORMA DI ATTUAZIONE IMPUGNATA, SE RETTAMENTE INTESA, AI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La regola che l'art. 125 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271 (norma di attuazione del nuovo codice di procedura penale) detta per il pubblico ministero, quando deve decidere se iniziare o meno un'azione penale, consiste in una valutazione degli elementi acquisiti non piu' nella chiave dell'esito finale del processo, (come gia' previsto nel testo dell'art. 115 del progetto preliminare) bensi' nella chiave della loro attitudine a giustificare il rinvio a giudizio nel senso, cioe', che la valutazione degli elementi di prova acquisiti durante le indagini preliminari diventa funzionale non alla condanna bensi' alla sostenibilita' dell'accusa. Cosi' come formulata, la norma e', in definitiva, la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluita' del processo, in quanto il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa equivale a dire che, sulla base di essi, l'accusa e' insostenibile e che, quindi, la notizia di reato, e', sul piano processuale, infondata. L'impossibilita' di sostenere la prospettazione accusatoria deve essere quindi chiara e non equivoca, coerentemente all'univocita' dell'infondatezza ("manifesta") che connota la formula usata nell'art. 2, direttiva 50, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost, in relazione all'art. 2, n. 50, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 125, ppnda 28 luglio 1989, n. 271).
La regola che l'art. 125 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271 (norma di attuazione del nuovo codice di procedura penale) detta per il pubblico ministero, quando deve decidere se iniziare o meno un'azione penale, consiste in una valutazione degli elementi acquisiti non piu' nella chiave dell'esito finale del processo, (come gia' previsto nel testo dell'art. 115 del progetto preliminare) bensi' nella chiave della loro attitudine a giustificare il rinvio a giudizio nel senso, cioe', che la valutazione degli elementi di prova acquisiti durante le indagini preliminari diventa funzionale non alla condanna bensi' alla sostenibilita' dell'accusa. Cosi' come formulata, la norma e', in definitiva, la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluita' del processo, in quanto il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa equivale a dire che, sulla base di essi, l'accusa e' insostenibile e che, quindi, la notizia di reato, e', sul piano processuale, infondata. L'impossibilita' di sostenere la prospettazione accusatoria deve essere quindi chiara e non equivoca, coerentemente all'univocita' dell'infondatezza ("manifesta") che connota la formula usata nell'art. 2, direttiva 50, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost, in relazione all'art. 2, n. 50, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 125, ppnda 28 luglio 1989, n. 271).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte