Sentenza 152/2021 (ECLI:IT:COST:2021:152)
Massima numero 44061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  10/06/2021;  Decisione del  10/06/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44060  44062


Titolo
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice amministrativo) - Motivazione ictu oculi non implausibile - Ammissibilità della questione.

Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, in quanto sollevate dal TAR Lombardia, sezione prima. Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la rilevanza e l'ammissibilità, sotto il profilo della titolarità della giurisdizione del giudice a quo, di analoghe questioni sollevate dal giudice amministrativo in ordine alla legittimità dello stesso art. 120 cod. strada e fornisce una non implausibile motivazione, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. (Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020 e n. 24 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 1

 15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 52

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte