Sentenza 93/1991 (ECLI:IT:COST:1991:93)
Massima numero 17127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
11/02/1991; Decisione del
11/02/1991
Deposito del 16/02/1991; Pubblicazione in G. U. 27/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 93/91. ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - GIUDIZI DI IDONEITA' A PROFESSORE ASSOCIATO - PREVISTA AMMISSIONE AD ESSI DEI TECNICI LAUREATI CON UN TRIENNIO COMPIUTO DI ATTIVITA' DIDATTICA - RITENUTA ESCLUSIONE DEGLI STESSI DALLA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE ALLA TERZA TORNATA DI TALI GIUDIZI - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD INESATTA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 93/91. ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - GIUDIZI DI IDONEITA' A PROFESSORE ASSOCIATO - PREVISTA AMMISSIONE AD ESSI DEI TECNICI LAUREATI CON UN TRIENNIO COMPIUTO DI ATTIVITA' DIDATTICA - RITENUTA ESCLUSIONE DEGLI STESSI DALLA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE ALLA TERZA TORNATA DI TALI GIUDIZI - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD INESATTA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Dalle disposizioni, in materia di istruzione universitaria, degli art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (concernenti l'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato, accanto ad altre categorie di personale, come gli assistenti, dei tecnici laureati) viste nella loro organica sequenza, anche in relazione all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 382, risulta che i tecnici laureati che avessero svolto un documentato triennio di attivita' didattica e scientifica potevano partecipare non soltanto alla prima e alla seconda - come pacifico - ma anche alla terza tornata di tali giudizi. Il requisito dell'avvenuto compimento del suddetto triennio allo spirare dell'anno accademico 1979/80, necessario per la partecipazione alle prime due tornate (bandite rispettivamente, il 12 gennaio 1981 e il 10 agosto 1983) non puo' infatti ritenersi richiesto per la partecipazione alla terza (bandita a sua volta il 1 agosto 1989) fin dall'inizio considerata come riservata a coloro che avrebbero maturato il titolo del triennio di insegnamento in tempo successivo alla prima. Cosi' interpretate le norme suddette, cadono le censure - avanzate nei loro confronti - di disparita' di trattamento all'interno della categoria dei tecnici laureati, e, conseguentemente, di violazione dei principi della eguaglianza e del buon andamento organizzativo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.).
Dalle disposizioni, in materia di istruzione universitaria, degli art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (concernenti l'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato, accanto ad altre categorie di personale, come gli assistenti, dei tecnici laureati) viste nella loro organica sequenza, anche in relazione all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 382, risulta che i tecnici laureati che avessero svolto un documentato triennio di attivita' didattica e scientifica potevano partecipare non soltanto alla prima e alla seconda - come pacifico - ma anche alla terza tornata di tali giudizi. Il requisito dell'avvenuto compimento del suddetto triennio allo spirare dell'anno accademico 1979/80, necessario per la partecipazione alle prime due tornate (bandite rispettivamente, il 12 gennaio 1981 e il 10 agosto 1983) non puo' infatti ritenersi richiesto per la partecipazione alla terza (bandita a sua volta il 1 agosto 1989) fin dall'inizio considerata come riservata a coloro che avrebbero maturato il titolo del triennio di insegnamento in tempo successivo alla prima. Cosi' interpretate le norme suddette, cadono le censure - avanzate nei loro confronti - di disparita' di trattamento all'interno della categoria dei tecnici laureati, e, conseguentemente, di violazione dei principi della eguaglianza e del buon andamento organizzativo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte