Sentenza 94/1991 (ECLI:IT:COST:1991:94)
Massima numero 16939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  11/02/1991;  Decisione del  11/02/1991
Deposito del 16/02/1991; Pubblicazione in G. U. 27/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16940


Titolo
SENT. 94/91 A. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE MEDIA - INSEGNANTI NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO ISTITUTI PROFESSIONALI PER CIECHI - IMMISSIONE IN RUOLO - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE PER L'INSEGNAMENTO A MINORATI RICHIEDE UNA APPOSITA SPECIALIZZAZIONE - ESCLUSIONE (IN BASE A CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA REGIONALE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non contrasta con il principio della legislazione statale ( art. 10 d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970) secondo il quale l'insegnamento ai minori in stato di difficolta', quali sono i non vedenti (o sordomuti), non puo' essere impartito se non da docenti che abbiano conseguito una specifica specializzazione, - principio non derogabile dalla Regione Sicilia nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di istruzione media (art. 17, lett. d, dello Statuto speciale) - la norma regionale (art. 10, sesto comma, del disegno di legge della Regione siciliana, n. 641, approvato il 19 luglio 1990, successivamente promulgato e pubblicato come legge regionale 5 novembre 1990, n. 34) che prevede l'immissione degli insegnanti non di ruolo in servizio presso gli istituti professionali per ciechi, i quali siano in possesso del prescritto titolo di studio e della abilitazione, anche se privi della richiesta specializzazione: tale norma infatti va interpretata, nel quadro della normativa in cui si colloca, nel senso che i detti docenti non potranno essere utilizzati per l'insegnamento ai non vedenti, ma dovranno essere assegnati ad altro dei tipi di scuola (istituti d'arte, scuole medie annesse, istituti tecnici femminili) presso i quali, in base all'art. 10, comma quinto, della stessa legge regionale, l'immissione in ruolo e' prevista : con pieno rispetto, quindi, del suddetto principio della legislazione statale. Qualora poi il personale in parola non possa essere assegnato ad altro tipo di scuola - per carenza di posti o perche' immesso in ruolo per classi di concorso ivi non esistenti - si procedera', ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale impugnata, ad impiegarlo in attivita' amministrative. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, sesto comma, del disegno di legge della Regione siciliana n. 641, approvato il 19 luglio 1990, successivamente promulgato e pubblicato come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione Siciliana)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte