Sentenza 94/1991 (ECLI:IT:COST:1991:94)
Massima numero 16940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
11/02/1991; Decisione del
11/02/1991
Deposito del 16/02/1991; Pubblicazione in G. U. 27/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
16939
Titolo
SENT. 94/91 B. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE MEDIA - ISTITUTI REGIONALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA, PROFESSIONALE E TECNICA - PERSONALE INCARICATO DELLA PRESIDENZA - INQUADRAMENTO IN RUOLO ANCHE IN MANCANZA DI TITOLI RICHIESTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE - SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA CON ALTRA LEGGE REGIONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 94/91 B. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE MEDIA - ISTITUTI REGIONALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA, PROFESSIONALE E TECNICA - PERSONALE INCARICATO DELLA PRESIDENZA - INQUADRAMENTO IN RUOLO ANCHE IN MANCANZA DI TITOLI RICHIESTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE - SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA CON ALTRA LEGGE REGIONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, del disegno di legge n. 641 della Regione Siciliana, approvato il 19 luglio 1990, seccessivamente promulgato e pubblicato come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 - proposta sotto il profilo che, il previsto inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, prescindendosi dai titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legislazione statale (art. 27 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417), violerebbe i limiti imposti dalla legislazione regionale dell'art. 17 dello Statuto speciale, nonche' l'art. 97 Cost. - in quanto con legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2, la norma impugnata e' stata sostituita con altra di diverso tenore.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, del disegno di legge n. 641 della Regione Siciliana, approvato il 19 luglio 1990, seccessivamente promulgato e pubblicato come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 - proposta sotto il profilo che, il previsto inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, prescindendosi dai titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legislazione statale (art. 27 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417), violerebbe i limiti imposti dalla legislazione regionale dell'art. 17 dello Statuto speciale, nonche' l'art. 97 Cost. - in quanto con legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2, la norma impugnata e' stata sostituita con altra di diverso tenore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte