Ordinanza 95/1991 (ECLI:IT:COST:1991:95)
Massima numero 16991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/02/1991; Decisione del
11/02/1991
Deposito del 16/02/1991; Pubblicazione in G. U. 27/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 95/91 PENSIONI - MAGISTRATI E CATEGORIE ASSIMILATE - MANCATA ESTENSIONE ALLE PENSIONI DEL MECCANISMO D'INCREMENTO TRIENNALE PREVISTO DALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - LAMENTATA RIDUZIONE DELLA PIENA REMUNERATIVITA' DELLA PENSIONE E DELLA PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA STESSA IN RELAZIONE AI MUTAMENTI DEL POTERE D'ACQUISTO DELLA MONETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 95/91 PENSIONI - MAGISTRATI E CATEGORIE ASSIMILATE - MANCATA ESTENSIONE ALLE PENSIONI DEL MECCANISMO D'INCREMENTO TRIENNALE PREVISTO DALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - LAMENTATA RIDUZIONE DELLA PIENA REMUNERATIVITA' DELLA PENSIONE E DELLA PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA STESSA IN RELAZIONE AI MUTAMENTI DEL POTERE D'ACQUISTO DELLA MONETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per essersi sostanzialmente richiesto alla Corte di operare una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali, che esorbita dai limiti del controllo sulla compatibilita' delle leggi denunciate con i principi della Costituzione ad essa demandato, e al tempo stesso di pronunciare una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica un meccanismo d'adeguamento periodico concepito per il personale in servizio, attivita', questa - per la varieta' delle scelte possibili e la molteplicita' delle implicazioni - anch'essa estranea al sindacato di costituzionalita', perche' esclusivamente propria del legislatore. - Sul trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate: S. n. 501/1988; - Sulla impossibilita' che il controllo di costituzionalita' demandato alla Corte costituzionale si sostanzi in una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali: S. n. 456/1989.
Manifesta inammissibilita' della questione per essersi sostanzialmente richiesto alla Corte di operare una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali, che esorbita dai limiti del controllo sulla compatibilita' delle leggi denunciate con i principi della Costituzione ad essa demandato, e al tempo stesso di pronunciare una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica un meccanismo d'adeguamento periodico concepito per il personale in servizio, attivita', questa - per la varieta' delle scelte possibili e la molteplicita' delle implicazioni - anch'essa estranea al sindacato di costituzionalita', perche' esclusivamente propria del legislatore. - Sul trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate: S. n. 501/1988; - Sulla impossibilita' che il controllo di costituzionalita' demandato alla Corte costituzionale si sostanzi in una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali: S. n. 456/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte