Sentenza 152/2021 (ECLI:IT:COST:2021:152)
Massima numero 44062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  10/06/2021;  Decisione del  10/06/2021
Deposito del 12/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44060  44061


Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio per coloro che sono, o sono stati, sottoposti a misura di prevenzione nonché per i condannati per reati in materia di stupefacenti - Applicazione automatica, anziché discrezionale, del provvedimento prefettizio - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, della libertà di circolazione, del diritto al lavoro - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. - dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, che prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono, o sono stati, sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956, nonché per i condannati per i reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. In primo luogo, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui alla disposizione censurata, e quelli di revoca del titolo abilitativo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, fermo restando che sarebbe comunque auspicabile un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni della Corte costituzionale. In secondo luogo, va escluso che, per il solo diniego della patente di guida, il diritto al lavoro non sia esercitabile e la libertà di circolazione sia compromessa, poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore. (Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020, n. 24 del 2020, n. 80 del 2019, n. 22 del 2018, n. 274 del 2016 e n. 6 del 1962; ordinanza n. 81 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 1

 15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 52

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte