Sentenza 96/1991 (ECLI:IT:COST:1991:96)
Massima numero 16964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  25/02/1991;  Decisione del  25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  16965


Titolo
SENT. 96/91 A. PENSIONI - PROPORZIONALITA' ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO - ADEGUATEZZA ALLE ESIGENZE DELLA VITA - REQUISITI DURATURI NEL TEMPO - COMPITO DEL LEGISLATORE.

Testo
Il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro (del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento a fini previdenziali), deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa, non soltanto al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. Costituisce, pertanto, compito del legislatore assicurare che tale proporzionalita' ed adequatezza perdurino, secondo valutazioni rimesse alla sua discrezionalita', anche con riguardo alle disponibilita' finanziarie, purche' esercitata in modo non irragionevole ed arbitrario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte