Sentenza 96/1991 (ECLI:IT:COST:1991:96)
Massima numero 16965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/02/1991; Decisione del
25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
16964
Titolo
SENT. 96/91 B. PENSIONI - DIPENDENTI DELLO STATO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO RISCOSSO ALL'ESTERO - RATEI DI PENSIONE ANTERIORI AL 1984 - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INGIUSTIFICATAMENTE DETERIORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 96/91 B. PENSIONI - DIPENDENTI DELLO STATO - TRATTAMENTO PENSIONISTICO RISCOSSO ALL'ESTERO - RATEI DI PENSIONE ANTERIORI AL 1984 - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INGIUSTIFICATAMENTE DETERIORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, a parita' di requisiti e di contribuzione, deve essere identico per ogni pubblico dipendente in relazione al momento in cui e' collocato a riposo, ne' deve influire sulla sua misura complessiva la localita' di residenza. L'art. 99, ult. c., l. 29 dicembre 1973 n.1092, quindi, limitatamente, a seguito dell'entrata in vigore della l. 7 marzo 1985 n. 82, ai ratei maturati posteriormente al 1 gennaio 1984, col disporre che l'indennita' integrativa speciale non compete ai dipendenti statali in pensione " nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero", introduce un elemento discriminatorio ed irrazionale rispetto agli altri pensionati: in quanto l'inflazione che si produce in ciascun paese influisce normalmente sul corso dei cambi e il valore monetario in lire italiane non resta immutato per chi risiede all'estero. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 99, ultimo comma, legge 29 dicembre 1973 n. 1092, in riferimento all'art. 3 Cost., restando assorbiti gli altri parametri costituzionali indicati dall'autorita' remittente.
L'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, a parita' di requisiti e di contribuzione, deve essere identico per ogni pubblico dipendente in relazione al momento in cui e' collocato a riposo, ne' deve influire sulla sua misura complessiva la localita' di residenza. L'art. 99, ult. c., l. 29 dicembre 1973 n.1092, quindi, limitatamente, a seguito dell'entrata in vigore della l. 7 marzo 1985 n. 82, ai ratei maturati posteriormente al 1 gennaio 1984, col disporre che l'indennita' integrativa speciale non compete ai dipendenti statali in pensione " nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero", introduce un elemento discriminatorio ed irrazionale rispetto agli altri pensionati: in quanto l'inflazione che si produce in ciascun paese influisce normalmente sul corso dei cambi e il valore monetario in lire italiane non resta immutato per chi risiede all'estero. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 99, ultimo comma, legge 29 dicembre 1973 n. 1092, in riferimento all'art. 3 Cost., restando assorbiti gli altri parametri costituzionali indicati dall'autorita' remittente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte