Sentenza 97/1991 (ECLI:IT:COST:1991:97)
Massima numero 17001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/02/1991;  Decisione del  25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  17002


Titolo
SENT. 97/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE A PROMUOVERE IL GIUDIZIO A QUO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE.

Testo
La mancanza di legittimazione a promuovere il giudizio a quo e' materia di eccezione opponibile soltanto in tale giudizio. (Nella specie si era eccepita la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 2, primo comma, n. 12, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sulla ineleggibilita' a consigliere comunale, per asserita mancanza di legittimazione del candidato la cui elezione non era stata convalidata, ad impugnare il diniego di convalida).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte