Sentenza 97/1991 (ECLI:IT:COST:1991:97)
Massima numero 17002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/02/1991;  Decisione del  25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  17001


Titolo
SENT. 97/91 B. ELEZIONI - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE DI COLUI CHE OCCUPI LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE IN ALTRO COMUNE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La ineleggibilita' a consigliere comunale di colui che occupi la carica di consigliere comunale in altro comune, trova fondamento e giustificazione nel principio introdotto con l'art. 20, nono comma, d. leg. luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, agli albori della rinascita democratica nel nostro Paese, secondo il quale un soggetto non puo' far parte di piu' assemblee rappresentative di altrettante collettivita' comunali in quanto i doveri e le responsabilita' che lo legano alla comunita' prescelta non gli consentono di partecipare agli organi rappresentativi degli interessi analoghi di altra comunita' dello stesso tipo con l'assunzione di altrettanti doveri e responsabilita' verso di essa. Non puo' dunque sostenersi - come nel caso - che la norma impugnata sia viziata da discrasia e irrazionalita' rispetto al sistema, con riferimento ad ipotesi in cui la prevista ineleggibilita' ha un diverso fondamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, n. 12, legge 23 aprile 1981 n. 154, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte