Sentenza 98/1991 (ECLI:IT:COST:1991:98)
Massima numero 17086
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
25/02/1991; Decisione del
25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 98/91. TRASPORTI PUBBLICI - PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU LINEE LOCALI PER IL 1990 E PER IL 1989 - RIPIANI A CARICO DELLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI - INCONGRUENZA E INCERTEZZA, RIGUARDO ALLA REGIONE SARDEGNA, DEI MEZZI FINANZIARI PREVISTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E DI AUTONOMIA FINANZIARIA - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE DALLA REGIONE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
SENT. 98/91. TRASPORTI PUBBLICI - PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU LINEE LOCALI PER IL 1990 E PER IL 1989 - RIPIANI A CARICO DELLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI - INCONGRUENZA E INCERTEZZA, RIGUARDO ALLA REGIONE SARDEGNA, DEI MEZZI FINANZIARI PREVISTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E DI AUTONOMIA FINANZIARIA - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE DALLA REGIONE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
Testo
Nel prevedere, anche per la Regione Sardegna, in relazione alle agevolazioni tariffarie a favore di varie categorie di persone sulle linee di trasporto pubblico locale riconosciute per il 1990 (art. 1), e a quelle gia' vigenti per il 1989 (art. 3), che il ripiano delle corrispondenti minori entrate delle aziende esercenti avvenga, e, rispettivamente, si consideri avvenuto, a carico dello Stato, attraverso le erogazioni del Fondo nazionale trasporti, il decreto del Ministro dei Trasporti 18 maggio 1990, n. 963, non ha tenuto conto che per il 1990 la Regione Sardegna, (come le altre Regioni a statuto speciale e le Province autonome) in forza del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 38) e' stata esclusa dal riparto del suddetto Fondo, e che per il 1989 le erogazioni del Fondo trasferite alla Regione erano gia' state da questa legittimamente utilizzate, cosicche' per effetto sia dell'una che dell'altra delle suddette disposizioni,la Regione si e' vista addossare ulteriori oneri, trovandosi costretta, (cfr. gli artt. 5, 6 e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sull'istituzione del Fondo nazionale trasporti, e la legge regionale d'attuazione 27 agosto 1982, n. 16 e successive modifiche) a intervenire, in misura non tollerabile, con mezzi propri. In tal modo pero' il provvedimento in questione, oltre a contraddire i presupposti legislativi fissati al riguardo dal d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 1989, n. 160, ha inciso negativamente, sotto entrambi i profili, sull'autonomia finanziaria della Regione. Pertanto - assorbite le censure formulate in riferimento agli altri parametri costituzionali - va dichiarato che non spetta allo Stato provvedere a riconoscere le agevolazioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale della Regione Sardegna per l'anno 1990, ne' disporre il ripiano delle agevolazioni stesse per l'anno 1989 nei modi e nei termini di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1990, n. 963, e di conseguenza, vanno annullati, relativamente alla Regione Sardegna, gli artt. 1 e 3 del detto decreto. - S. nn. 381/1990, 731/1988, 544/1989, 545/1989, 245/1984, 314/1990.
Nel prevedere, anche per la Regione Sardegna, in relazione alle agevolazioni tariffarie a favore di varie categorie di persone sulle linee di trasporto pubblico locale riconosciute per il 1990 (art. 1), e a quelle gia' vigenti per il 1989 (art. 3), che il ripiano delle corrispondenti minori entrate delle aziende esercenti avvenga, e, rispettivamente, si consideri avvenuto, a carico dello Stato, attraverso le erogazioni del Fondo nazionale trasporti, il decreto del Ministro dei Trasporti 18 maggio 1990, n. 963, non ha tenuto conto che per il 1990 la Regione Sardegna, (come le altre Regioni a statuto speciale e le Province autonome) in forza del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 38) e' stata esclusa dal riparto del suddetto Fondo, e che per il 1989 le erogazioni del Fondo trasferite alla Regione erano gia' state da questa legittimamente utilizzate, cosicche' per effetto sia dell'una che dell'altra delle suddette disposizioni,la Regione si e' vista addossare ulteriori oneri, trovandosi costretta, (cfr. gli artt. 5, 6 e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sull'istituzione del Fondo nazionale trasporti, e la legge regionale d'attuazione 27 agosto 1982, n. 16 e successive modifiche) a intervenire, in misura non tollerabile, con mezzi propri. In tal modo pero' il provvedimento in questione, oltre a contraddire i presupposti legislativi fissati al riguardo dal d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 1989, n. 160, ha inciso negativamente, sotto entrambi i profili, sull'autonomia finanziaria della Regione. Pertanto - assorbite le censure formulate in riferimento agli altri parametri costituzionali - va dichiarato che non spetta allo Stato provvedere a riconoscere le agevolazioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale della Regione Sardegna per l'anno 1990, ne' disporre il ripiano delle agevolazioni stesse per l'anno 1989 nei modi e nei termini di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1990, n. 963, e di conseguenza, vanno annullati, relativamente alla Regione Sardegna, gli artt. 1 e 3 del detto decreto. - S. nn. 381/1990, 731/1988, 544/1989, 545/1989, 245/1984, 314/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 0
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 04/03/1989
n. 77
art. 0
legge 05/05/1989
n. 160
art. 0