Sentenza 10/1959 (ECLI:IT:COST:1959:10)
Massima numero 756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
03/03/1959; Decisione del
03/03/1959
Deposito del 09/03/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/59 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSITA' - LIMITI.
SENT. 10/59 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSITA' - LIMITI.
Testo
L'ordinanza del giudice di merito che propone la questione di legittimita' costituzionale deve accertare che la questione sia rilevante, cioe' che il giudizio di merito non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa, e che essa non sia manifestamente infondata. La Corte costituzionale, investita della questione, deve risolverla, salvo il caso che l'ordinanza non abbia i suddetti requisiti prescritti dal secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
L'ordinanza del giudice di merito che propone la questione di legittimita' costituzionale deve accertare che la questione sia rilevante, cioe' che il giudizio di merito non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa, e che essa non sia manifestamente infondata. La Corte costituzionale, investita della questione, deve risolverla, salvo il caso che l'ordinanza non abbia i suddetti requisiti prescritti dal secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23