Sentenza 99/1991 (ECLI:IT:COST:1991:99)
Massima numero 17004
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1991; Decisione del
25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
17003
Titolo
SENT. 99/91 B. INQUINAMENTO - DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI AUTORIZZATA DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE AVVERSO IL DIVIETO DI INIZIO DEI LAVORI IMPARTITO DAL PRETORE DI CANTU' - CARATTERE NON INVASIVO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 99/91 B. INQUINAMENTO - DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI AUTORIZZATA DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE AVVERSO IL DIVIETO DI INIZIO DEI LAVORI IMPARTITO DAL PRETORE DI CANTU' - CARATTERE NON INVASIVO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
Perche' possa ritenersi proponibile un conflitto di attribuzione fra potere giurisdizionale e potere esecutivo o fra Stato e Regioni, il comportamento, denunciato come invasivo, del singolo giudice deve concretare, (ved. massima A) mediante atti non consentiti ad alcun giudice, una interferenza nell'azione amministrativa, idonea a condizionare l'attribuzione che in quell'azione si esprime e si svolge, e non puo' dunque consistere nella mera sospensione o nel mero annullamento di un atto amministrativo trattandosi di misure che, se non rientrano, salva specifica attribuzione da parte della legge, nei poteri del giudice ordinario, rientrano in quelli del giudice amministrativo e sono quindi riconducibili all'esercizio delle attribuzioni del potere giurisdizionale unitariamente considerato. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Lombardia, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, avverso il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., dal Pretore di Cantu', confermato con successiva ordinanza dello stesso Pretore contenente il divieto di inizio dei lavori per la costruzione di una discarica approvata e autorizzata con deliberazione della Giunta regionale).
Perche' possa ritenersi proponibile un conflitto di attribuzione fra potere giurisdizionale e potere esecutivo o fra Stato e Regioni, il comportamento, denunciato come invasivo, del singolo giudice deve concretare, (ved. massima A) mediante atti non consentiti ad alcun giudice, una interferenza nell'azione amministrativa, idonea a condizionare l'attribuzione che in quell'azione si esprime e si svolge, e non puo' dunque consistere nella mera sospensione o nel mero annullamento di un atto amministrativo trattandosi di misure che, se non rientrano, salva specifica attribuzione da parte della legge, nei poteri del giudice ordinario, rientrano in quelli del giudice amministrativo e sono quindi riconducibili all'esercizio delle attribuzioni del potere giurisdizionale unitariamente considerato. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Lombardia, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, avverso il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., dal Pretore di Cantu', confermato con successiva ordinanza dello stesso Pretore contenente il divieto di inizio dei lavori per la costruzione di una discarica approvata e autorizzata con deliberazione della Giunta regionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte