Sentenza 100/1991 (ECLI:IT:COST:1991:100)
Massima numero 17041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  25/02/1991;  Decisione del  25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  17042  17043  17044  17045


Titolo
SENT. 100/91 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - POSSESSORI DI APPARECCHI RADIOLOGICI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - PROVA DI INESISTENZA DEL RISCHIO NEI SINGOLI CASI AI SENSI DELL'ART. 1895 COD. CIV. - INAMMISSIBILITA' - INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Oggetto della tutela assicurativa disposta dalla legge n. 93 del 1958 non e' la pericolosita' dell'attivita' considerata, concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilita' statistica, bensi' l'attivita' per se stessa, in quanto connotata dall'impiego di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive che richiedono l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Di conseguenza, non essendo l'esistenza del rischio un elemento della fattispecie assicurativa e restando percio' esclusa l'applicabilita' dell'art. 1895 cod. civ., non si puo' al riguardo parlare di "presunzione assoluta di rischio" (neppure nel senso in cui a tale concetto ha fatto richiamo la recente giurisprudenza in materia della Corte di cassazione) e dunque l'inammissibilita' della prova contraria su questo punto non configura un limite del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte