Sentenza 30/1958 (ECLI:IT:COST:1958:30)
Massima numero 593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  01/04/1958;  Decisione del  01/04/1958
Deposito del 08/04/1958; Pubblicazione in G. U. 12/04/1958
Massime associate alla pronuncia:  592


Titolo
SENT. 30/58 B. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ARTT. 3 E 23 LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25: ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI APPRENDISTI PER IL TRAMITE DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 16 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli articoli 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che stabiliscono a carico dei datori di lavoro l'obbligo, penalmente sanzionato, di assumere gli apprendisti per il tramite degli uffici di collocamento, non incidono sui diritti garantiti dagli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. Essi, come diretti a disciplinare praticamente la soddisfazione delle esigenze dei lavoratori, specialmente dei piu' giovani, non possono poi essere considerati di ostacolo all'esercizio del diritto al lavoro, riconosciuto a tutti i cittadini dall'art. 4 della Costituzione. Pertanto e' infondata la questione della loro legittimita' costituzionale sollevata in riferimento alle suddette norme costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte