Sentenza 153/2021 (ECLI:IT:COST:2021:153)
Massima numero 44108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  26/05/2021;  Decisione del  26/05/2021
Deposito del 15/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44109


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Inquadramento del personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) nel contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) - Applicazione del trattamento retributivo fondamentale previsto dal CCRL e delle indennità previste dal CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali e dal contratto integrativo regionale di lavoro - Inquadramento del personale dirigente dell'Agenzia FoReSTAS nel comparto contrattuale dei dirigenti regionali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020. Nel contesto del complesso percorso di transizione del personale di FoReSTAS al comparto unico di contrattazione collettiva regionale, le disposizioni impugnate dal Governo anticipano in via provvisoria l'inquadramento del personale, anche dirigente, dell'Agenzia FoReSTAS nelle categorie e nelle fasce del comparto unico del contratto collettivo regionale, determinando anche il connesso trattamento retributivo, senza attendere il perfezionarsi delle procedure negoziali che avrebbero dovuto scandire tale processo, attuando una indebita sostituzione della fonte di disciplina del rapporto di lavoro che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 - contenente un principio fondamentale della materia - individua nella contrattazione collettiva. (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2020, n. 232 del 2019, n. 154 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta quindi dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. (Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2021, n. 273 del 2020, n. 199 del 2020, n. 154 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014).

Il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria. (Precedente citato: sentenza n. 81 del 2019).

Al legislatore regionale non è consentita una disciplina legislativa che riproduca le previsioni della fonte negoziale, per il divieto di novazione della fonte. (Precedente citato: sentenza n. 234 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  24/06/2020  n. 18  art. 1  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  24/06/2020  n. 18  art. 1  co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  24/06/2020  n. 18  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte