Sentenza 100/1991 (ECLI:IT:COST:1991:100)
Massima numero 17044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
25/02/1991; Decisione del
25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Titolo
SENT. 100/91 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - POSSESSORI DI APPARECCHI RADIOLOGICI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE NEI CASI DI EFFETTIVA ASSENZA DI RISCHIO - ESTENSIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE ANCHE A TALI IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 100/91 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - POSSESSORI DI APPARECCHI RADIOLOGICI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE NEI CASI DI EFFETTIVA ASSENZA DI RISCHIO - ESTENSIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE ANCHE A TALI IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost., puo' dirsi "insito l'elemento del rischio" solo nel senso che la specifica tutela costituzionale dei lavoratori non si estende a qualsiasi situazione di bisogno, ma e' limitata agli stati di bisogno oggettivamente provocati da determinati eventi. In questo senso la nozione di rischio esprime un giudizio di possibilita' di lesione fondato su indici tipici, indipendentemente da criteri di verosimiglianza statistica rapportati alle situazioni concrete dei singoli lavoratori. Nel caso in esame, cio' che importa e' dunque la possibilita' in generale - attestata dalle prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L. a medici radiologi - di conseguenze lesive derivanti dall'uso di apparecchiature radiologiche, mentre e' irrilevante la misura del rischio (inteso in termini di probabilita' statistica) concretamente inerente all'impiego di un determinato apparecchio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dell'art.12 della legge 10 maggio 1968. n. 251). - S. n. 91/1976.
Nel precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost., puo' dirsi "insito l'elemento del rischio" solo nel senso che la specifica tutela costituzionale dei lavoratori non si estende a qualsiasi situazione di bisogno, ma e' limitata agli stati di bisogno oggettivamente provocati da determinati eventi. In questo senso la nozione di rischio esprime un giudizio di possibilita' di lesione fondato su indici tipici, indipendentemente da criteri di verosimiglianza statistica rapportati alle situazioni concrete dei singoli lavoratori. Nel caso in esame, cio' che importa e' dunque la possibilita' in generale - attestata dalle prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L. a medici radiologi - di conseguenze lesive derivanti dall'uso di apparecchiature radiologiche, mentre e' irrilevante la misura del rischio (inteso in termini di probabilita' statistica) concretamente inerente all'impiego di un determinato apparecchio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dell'art.12 della legge 10 maggio 1968. n. 251). - S. n. 91/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte