Sentenza 100/1991 (ECLI:IT:COST:1991:100)
Massima numero 17045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  25/02/1991;  Decisione del  25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  17041  17042  17043  17044


Titolo
SENT. 100/91 E. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - POSSESSORI DI APPARECCHI RADIOLOGICI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE NEI CASI DI EFFETTIVA ASSENZA DI RISCHIO - CONFIGURABILITA', IN TALI IPOTESI, DI UN OBBLIGO CONTRIBUTIVO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancanza in concreto di un rischio apprezzabile di danni alla persona non vale a trasformare l'obbligazione contributiva per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie da raggi x e sostanze radioattive, in una tassa per la quale sia prospettabile la violazione della regola di proporzionalita' alla capacita' contributiva del soggetto. Anche in questa eventualita' l'obbligo della contribuzione opera infatti nell'ambito delle finalita' dell'art. 38, secondo comma, e quindi e' soggetto a criteri di determinazione diversi da quello indicato nell'art. 53, primo coma, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251). - S. n. 91/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte