Sentenza 13/1964 (ECLI:IT:COST:1964:13)
Massima numero 2055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/02/1964;  Decisione del  24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2050  2051  2052  2053  2054  2056  2057  2058  2059


Titolo
SENT. 13/64 N. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - REGIONE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - CARATTERI E LIMITI - RAPPORTI CON LE LEGGI DELLO STATO.

Testo
Il Trentino-Alto Adige, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, ha potesta' legislativa nei limiti e col rispetto degli interessi nazionali e delle fondamentali riforme economico-sociali della Repubblica, nonche' dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5, n. 5, Statuto speciale). Tali limiti non si riferiscono soltanto alle leggi vigenti al momento dell'emanazione dello Statuto regionale, ma anche a quelle successive. Pertanto, quando una nuova legge nazionale sia stata emanata nell'ambito dei limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non e' la legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quella (fattispecie: legittimita' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche di fronte allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige). Le stesse considerazioni valgono nei riguardi delle funzioni amministrative spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in virtu' dell'art. 13, primo comma, dello Statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Altri parametri e norme interposte