Ordinanza 101/1991 (ECLI:IT:COST:1991:101)
Massima numero 16960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
25/02/1991; Decisione del
25/02/1991
Deposito del 02/03/1991; Pubblicazione in G. U. 06/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 101/91. PROCESSO PENALE - CONFLITTI DI COMPETENZA - CONTRASTO TRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL SECONDO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEL GIUDICE - INCIDENZA SULLA FUNZIONE REGOLATRICE DEI CONFLITTI PROPRIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 101/91. PROCESSO PENALE - CONFLITTI DI COMPETENZA - CONTRASTO TRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL SECONDO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEL GIUDICE - INCIDENZA SULLA FUNZIONE REGOLATRICE DEI CONFLITTI PROPRIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'ordinanza con la quale il Tribunale, giudice del dibattimento, abbia - come nel caso di specie, in seguito a rigetto, da parte del giudice delle indagini preliminari, per ritenuta impossibilita' di decidere allo stato degli atti, della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato - sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., invitando il giudice delle indagini preliminari, con contestuale rimessione degli atti, a procedere con il rito abbreviato, non puo' qualificarsi "decisione" ai sensi del suddetto articolo, in quanto nessuna disposizione del codice di procedura penale (ma per ulteriori argomenti cfr. l'art. 431) consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato. Pertanto, nel caso di specie, non sussistendo il presupposto costituito dalla "decisione" adottata da uno dei due giudici in contrasto, l'impugnato disposto dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., non puo' trovare applicazione nel giudizio a quo, per risolvere simili situazioni processuali soccorrendo gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento per dirimere i conflitti di competenza funzionale tra giudici. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost.)
L'ordinanza con la quale il Tribunale, giudice del dibattimento, abbia - come nel caso di specie, in seguito a rigetto, da parte del giudice delle indagini preliminari, per ritenuta impossibilita' di decidere allo stato degli atti, della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato - sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., invitando il giudice delle indagini preliminari, con contestuale rimessione degli atti, a procedere con il rito abbreviato, non puo' qualificarsi "decisione" ai sensi del suddetto articolo, in quanto nessuna disposizione del codice di procedura penale (ma per ulteriori argomenti cfr. l'art. 431) consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato. Pertanto, nel caso di specie, non sussistendo il presupposto costituito dalla "decisione" adottata da uno dei due giudici in contrasto, l'impugnato disposto dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., non puo' trovare applicazione nel giudizio a quo, per risolvere simili situazioni processuali soccorrendo gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento per dirimere i conflitti di competenza funzionale tra giudici. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte