Sentenza 102/1991 (ECLI:IT:COST:1991:102)
Massima numero 16966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 13/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 102/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OMESSA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ACCERTATA IRRAZIONALITA' DELLA NORMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 102/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OMESSA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ACCERTATA IRRAZIONALITA' DELLA NORMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il giudizio direttissimo assomma in se' i vantaggi della estrema celerita', dovendosi l'udienza dibattimentale tenere al massimo entro 15 giorni dall'iscrizione della notizia del reato nell'apposito registro, e della pubblicita'. Pertanto, la norma di cui all'art. 566, nono comma, cod. proc. pen., che preclude al pubblico ministero presso la Pretura, in caso di confessione dell'imputato la possibilita' di ottenere un tale rapidissimo sbocco dibattimentale del processo, nonche' all'imputato stesso di usufruirne, e' da considerarsi irragionevole e ingiustificatamente discriminatoria rispetto ad identiche situazioni processuali che si svolgono innanzi al Tribunale; conseguentemente, ne va dichiarata, in parte qua, l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo della censura relativo all'art. 24 Cost..
Il giudizio direttissimo assomma in se' i vantaggi della estrema celerita', dovendosi l'udienza dibattimentale tenere al massimo entro 15 giorni dall'iscrizione della notizia del reato nell'apposito registro, e della pubblicita'. Pertanto, la norma di cui all'art. 566, nono comma, cod. proc. pen., che preclude al pubblico ministero presso la Pretura, in caso di confessione dell'imputato la possibilita' di ottenere un tale rapidissimo sbocco dibattimentale del processo, nonche' all'imputato stesso di usufruirne, e' da considerarsi irragionevole e ingiustificatamente discriminatoria rispetto ad identiche situazioni processuali che si svolgono innanzi al Tribunale; conseguentemente, ne va dichiarata, in parte qua, l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo della censura relativo all'art. 24 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte