Sentenza 103/1991 (ECLI:IT:COST:1991:103)
Massima numero 17006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  27/02/1991;  Decisione del  27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 13/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  17005  17007  17008


Titolo
SENT. 103/91 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRETESO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUANDO LA GIURISDIZIONE SIA STATA AFFERMATA DALLO STESSO GIUDICE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'I.C.I.A.P..

Testo
L'avere il collegio rimettente espressamente affermato in causa la propria giurisdizione e' bastevole, per la finalita' del processo costituzionale, a dare ingresso alla successiva disamina del merito. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale, riguardante l'I.C.I.A.P., era stata sollevata dopo che il giudice rimettente (Tribunale di Napoli) aveva dichiarato con sentenza non definitiva la propria giurisdizione nel processo a quo). - Sulla giurisprudenza costante, secondo cui una questione di legittimita' costituzionale possa essere dichiarata inammissibile per carenza di potere del giudice a quo solo quando il difetto di giurisdizione sia evidente e incontestabile: S. n. 414/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte