Sentenza 103/1991 (ECLI:IT:COST:1991:103)
Massima numero 17007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  27/02/1991;  Decisione del  27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 13/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  17005  17006  17008


Titolo
SENT. 103/91 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) - MISURA - POSSIBILITA' DI ISTITUZIONE DI ALIQUOTE DIVERSE FRA COMUNE E COMUNE - CONSEGUENTE DISOMOGENEITA' NEL SISTEMA IMPOSITIVO - IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' gli enti locali impositori godono di autonomia e possono esercitarla, nelle loro scelte, con valutazioni diverse a seconda delle rispettive differenti situazioni ambientali, variabili da territorio a territorio, non puo' essere ritenuta irrazionale la possibilita' di fissazione di aliquote diverse fra comune a comune al fine di determinare la misura della imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni e imprese (I.C.I.A.P.) - (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in l. 24 aprile 1989, n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - S. n. 159/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte