Sentenza 103/1991 (ECLI:IT:COST:1991:103)
Massima numero 17008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  27/02/1991;  Decisione del  27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 13/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  17005  17006  17007


Titolo
SENT. 103/91 D. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) - CAPACITA' CONTRIBUTIVA DESUNTA UNICAMENTE DALLA SUPERFICIE UTILIZZATA PER L'ATTIVITA' - PRESUNZIONE TRIBUTARIA PREVISTA FUORI DEI CASI CONSENTITI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le presunzioni tributarie intanto possono legittimamente operare quali rivelatrici di ricchezza in quanto restino collegate in qualche modo a elementi concreti di redditivita' ancorche' di non semplice accertamento. L'applicazione del tributo che ne deriva non puo' infatti riposare su basi del tutto incontrollabili per i fini che si ripropongono, quando non addirittura fittizie. Nel caso di specie, invece, il riferimento, quale indice per l'assoggettamento all'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, unicamente alla superficie dei locali adibiti a tali attivita', risulta privo di qualsivoglia collegamento o riscontro rispetto al volume d'affari conseguito. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta suddetta, non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditivita'. - Sulle presunzioni tributarie: S. nn. 42/1980 e 283/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte