Sentenza 104/1991 (ECLI:IT:COST:1991:104)
Massima numero 16990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 13/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 104/91 FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI (NELLA SPECIE DELLA GUARDIA DI FINANZA) SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO NON AMPIAMENTE LIBERATORIA - MANCATA PREVISIONE DI TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ULTERIORI ATTI DI PROCEDURA COSI' COME PREVISTO PER I PUBBLICI DIPENDENTI CIVILI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
SENT. 104/91 FORZE ARMATE - SOTTUFFICIALI (NELLA SPECIE DELLA GUARDIA DI FINANZA) SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO NON AMPIAMENTE LIBERATORIA - MANCATA PREVISIONE DI TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ULTERIORI ATTI DI PROCEDURA COSI' COME PREVISTO PER I PUBBLICI DIPENDENTI CIVILI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Testo
La mancata previsione di termini sia per l'attivazione del procedimento disciplinare che per la scansione di termini del procedimento stesso iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o proscioglimento del sottufficiale con formula non liberatoria oltre a contrastare con i principi gia' affermati dalla Corte costituzionale, secondo i quali l'azione disciplinare deve essere promossa senza ritardi ingiustificati onde evitare che il pubblico dipendente rimanga indefinitivamente esposto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, determina una disparita' di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti civili per i quali e' invece previsto nel T.U. approvato con d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che: a) il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento; b) la data della seduta fissata per la trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina deve essere comunicata all'impiegato inquisito almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facolta' di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive; c) il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto che sia stato compiuto. E poiche' tale disparita' di trattamento, per quanto gia' evidenziato dalla Corte, oltre che per le connotazioni che si traggono dalle norme della legge 7 febbraio 1990, n. 19, anche riguardo ai termini del procedimento disciplinare, non trova giustificazione nelle peculiarita' proprie dello status militare - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 l. 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule "perche' il fatto non sussiste" o "perche' l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. - Sulla esigenza che l'azione disciplinare sia promossa senza ritardi ingiustificati: S. nn. 145/1976, 1128/1988, 264/1990; - Riguardo alla " generale tendenza al maggiore possibile avvicinamento dei diritti del cittadino militare a quelli del cittadino che tale non e' ": S. n. 490/1989.
La mancata previsione di termini sia per l'attivazione del procedimento disciplinare che per la scansione di termini del procedimento stesso iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o proscioglimento del sottufficiale con formula non liberatoria oltre a contrastare con i principi gia' affermati dalla Corte costituzionale, secondo i quali l'azione disciplinare deve essere promossa senza ritardi ingiustificati onde evitare che il pubblico dipendente rimanga indefinitivamente esposto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, determina una disparita' di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti civili per i quali e' invece previsto nel T.U. approvato con d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che: a) il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento; b) la data della seduta fissata per la trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina deve essere comunicata all'impiegato inquisito almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facolta' di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive; c) il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto che sia stato compiuto. E poiche' tale disparita' di trattamento, per quanto gia' evidenziato dalla Corte, oltre che per le connotazioni che si traggono dalle norme della legge 7 febbraio 1990, n. 19, anche riguardo ai termini del procedimento disciplinare, non trova giustificazione nelle peculiarita' proprie dello status militare - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 l. 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule "perche' il fatto non sussiste" o "perche' l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. - Sulla esigenza che l'azione disciplinare sia promossa senza ritardi ingiustificati: S. nn. 145/1976, 1128/1988, 264/1990; - Riguardo alla " generale tendenza al maggiore possibile avvicinamento dei diritti del cittadino militare a quelli del cittadino che tale non e' ": S. n. 490/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte