Sentenza 105/1991 (ECLI:IT:COST:1991:105)
Massima numero 17059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
17058
Titolo
SENT. 105/91 B. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ATTRIBUZIONE AL COMMISSARIO GOVERNATIVO (SOGESI) DELEGATO DI UN'INDENNITA' STRAORDINARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE E ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PARTICOLARE NATURA DELLA SUDDETTA INDENNITA' - NON FONDATEZZA DELA QUESTIONE.
SENT. 105/91 B. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ATTRIBUZIONE AL COMMISSARIO GOVERNATIVO (SOGESI) DELEGATO DI UN'INDENNITA' STRAORDINARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE E ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PARTICOLARE NATURA DELLA SUDDETTA INDENNITA' - NON FONDATEZZA DELA QUESTIONE.
Testo
La "indennita'" attribuita alla Sogesi Spa nella sua qualita' di commissario governativo delegato alla riscossione delle imposte in Sicilia - prevista dall'art. 51 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, successivamente divenuto legge regionale 25 settembre 1990, n. 35 - ha proprie caratteristiche che consistono nella straordinarieta', nella precisa delimitazione cronologica e nelle particolari modalita' di determinazione quantitativa, sicche deve escludersene il carattere compensativo o corrispettivo o di rimborso, configurandosi piuttosto come un contributo avente lo scopo di assicurare alla gestione commissariale l'equilibrio economico in um momento di transizione nella disciplina del sistema di riscossione: ne discende cosi' che la norma impugnata, prevedendo la suddetta indennita', non si pone in contrasto con il principio della legislazione statale (legge 4 ottobre 1986, n. 657 e d.P.R. 28 genaio 1988, n. 43) che esclude, nel caso in cui la gestione esattoriale sia passiva, un'integrazione della remunerazione, non travalicando pertanto i limiti della potesta' legislativa concorrente attribuita alla Regione nella materia della riscossione dei tributi dall'art. 36 dello Statuto; ne' del resto contrasta con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), giacche' le specifiche esigenze finanziarie che hanno giustificato la straordinarieta' del contributo escludono che la scelta legislativa sia viziata da arbitrarieta' e da manifesta irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, poi divenuta legge regionale 25 settembre 1990, n. 35, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 97 della Costituzione). - Sulla riscossione dei tributi in Sicilia: S. n. 428/1989.
La "indennita'" attribuita alla Sogesi Spa nella sua qualita' di commissario governativo delegato alla riscossione delle imposte in Sicilia - prevista dall'art. 51 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, successivamente divenuto legge regionale 25 settembre 1990, n. 35 - ha proprie caratteristiche che consistono nella straordinarieta', nella precisa delimitazione cronologica e nelle particolari modalita' di determinazione quantitativa, sicche deve escludersene il carattere compensativo o corrispettivo o di rimborso, configurandosi piuttosto come un contributo avente lo scopo di assicurare alla gestione commissariale l'equilibrio economico in um momento di transizione nella disciplina del sistema di riscossione: ne discende cosi' che la norma impugnata, prevedendo la suddetta indennita', non si pone in contrasto con il principio della legislazione statale (legge 4 ottobre 1986, n. 657 e d.P.R. 28 genaio 1988, n. 43) che esclude, nel caso in cui la gestione esattoriale sia passiva, un'integrazione della remunerazione, non travalicando pertanto i limiti della potesta' legislativa concorrente attribuita alla Regione nella materia della riscossione dei tributi dall'art. 36 dello Statuto; ne' del resto contrasta con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), giacche' le specifiche esigenze finanziarie che hanno giustificato la straordinarieta' del contributo escludono che la scelta legislativa sia viziata da arbitrarieta' e da manifesta irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, poi divenuta legge regionale 25 settembre 1990, n. 35, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 97 della Costituzione). - Sulla riscossione dei tributi in Sicilia: S. n. 428/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte