Sentenza 106/1991 (ECLI:IT:COST:1991:106)
Massima numero 16970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 106/91 PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - ESCLUSIONE PER I FIGLI MAGGIORENNI INFRAVENTISEIENNI, STUDENTI UNIVERSITARI E TITOLARI DI REDDITO PROPRIO, MA INSUFFICIENTE - MANCATA INDICAZIONE DI PARAMETRI COSTITUZIONALI - IMPOSSIBILITA' DI RICAVARLI ANCHE INDIRETTAMENTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 106/91 PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - ESCLUSIONE PER I FIGLI MAGGIORENNI INFRAVENTISEIENNI, STUDENTI UNIVERSITARI E TITOLARI DI REDDITO PROPRIO, MA INSUFFICIENTE - MANCATA INDICAZIONE DI PARAMETRI COSTITUZIONALI - IMPOSSIBILITA' DI RICAVARLI ANCHE INDIRETTAMENTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Cosi' come formulata non puo' essere esaminata dalla Corte l'impugnativa dell'art. 20, terzo e settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione di riversibilita' ai figli maggiorenni che, minori di ventisette anni, siano studenti universitari e titolari di un reddito proprio ma insufficiente. In contrasto con la prescrizione dell'art. 23, lett. b), della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultano infatti indicate ne' appaiono ricavabili indirettamente, le norme costituzionali che si assumono violate, non essendo utilizzabile a tal fine il richiamo del giudice a quo alla sentenza n. 145 del 1987, riguardante una situazione - quella dei figli inabili al lavoro - diversa e sicuramente non comparabile con quella venuta in questione nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12). - S. n. 1145/1987
Cosi' come formulata non puo' essere esaminata dalla Corte l'impugnativa dell'art. 20, terzo e settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione di riversibilita' ai figli maggiorenni che, minori di ventisette anni, siano studenti universitari e titolari di un reddito proprio ma insufficiente. In contrasto con la prescrizione dell'art. 23, lett. b), della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultano infatti indicate ne' appaiono ricavabili indirettamente, le norme costituzionali che si assumono violate, non essendo utilizzabile a tal fine il richiamo del giudice a quo alla sentenza n. 145 del 1987, riguardante una situazione - quella dei figli inabili al lavoro - diversa e sicuramente non comparabile con quella venuta in questione nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12). - S. n. 1145/1987
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte