Ordinanza 108/1991 (ECLI:IT:COST:1991:108)
Massima numero 17049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  27/02/1991;  Decisione del  27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  17050


Titolo
ORD. 108/91 A. PROCESSO PENALE - NORME TRANSITORIE - INOPERATIVITA' DELLE NORME RELATIVE ALLA CONNESSIONE E RIUNIONE DI PROCEDIMENTI NELLO STESSO STATO E GRADO DI GIUDIZIO MA DA TRATTARSI CON RITI DIVERSI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Una volta prevista con la normativa di cui agli artt. 241 e 242 cod. proc. pen. - normativa non impugnata - la possibilita' di coesistenza, anche per fatti analoghi, di processi regolati da riti profondamente diversi (quello introdotto dal nuovo codice improntato al principio di accusatorieta' e caratterizzato da semplicita' e speditezza e quello previgente), non puo' ritenersi irrazionale, in relazione alla detta diversita', il divieto della riunione fra i procedimenti stessi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, secondo comma, delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 180/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte