Ordinanza 108/1991 (ECLI:IT:COST:1991:108)
Massima numero 17050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
17049
Titolo
ORD. 108/91 B. PROCESSO PENALE - NORME TRANSITORIE - INOPERATIVITA' DELLE NORME RELATIVE ALLA CONNESSIONE E RIUNIONE DI PROCEDIMENTI NELLO STESSO STATO E GRADO DI GIUDIZIO MA DA TRATTARSI CON RITI DIVERSI - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA SUL CONCORSO FORMALE E SULLA CONTINUAZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - PROSPETTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLA RETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE FAVOREVOLE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 108/91 B. PROCESSO PENALE - NORME TRANSITORIE - INOPERATIVITA' DELLE NORME RELATIVE ALLA CONNESSIONE E RIUNIONE DI PROCEDIMENTI NELLO STESSO STATO E GRADO DI GIUDIZIO MA DA TRATTARSI CON RITI DIVERSI - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA SUL CONCORSO FORMALE E SULLA CONTINUAZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - PROSPETTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLA RETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE FAVOREVOLE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche a prescindere da ogni riserva sull'operativita' dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo quando gli effetti svantaggiosi o vantaggiosi discendono, come nel caso, da norme processuali e non da norme di diritto sostanziale dettate in relazione al mutato atteggiamento della coscienza sociale relativamente al fatto tipico che ne' e' oggetto, l'applicazione dell'istituto della continuazione, nonostante il divieto di riunione, e' possibile anche fra reati oggetto di procedimenti regolati da riti diversi sia nella fase di cognizione che in sede di esecuzione di piu' provvedimenti irrevocabili di condanna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, secondo comma, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - S. nn. 277/1990 e 115/1987.
Anche a prescindere da ogni riserva sull'operativita' dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo quando gli effetti svantaggiosi o vantaggiosi discendono, come nel caso, da norme processuali e non da norme di diritto sostanziale dettate in relazione al mutato atteggiamento della coscienza sociale relativamente al fatto tipico che ne' e' oggetto, l'applicazione dell'istituto della continuazione, nonostante il divieto di riunione, e' possibile anche fra reati oggetto di procedimenti regolati da riti diversi sia nella fase di cognizione che in sede di esecuzione di piu' provvedimenti irrevocabili di condanna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, secondo comma, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - S. nn. 277/1990 e 115/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte