Ordinanza 112/1991 (ECLI:IT:COST:1991:112)
Massima numero 17053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 11/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 112/91. TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - ESECUZIONE COATTIVA - POTERE DI SOSPENSIONE NON ATTRIBUITO AL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, MA, CON INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO, SOLO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 112/91. TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - ESECUZIONE COATTIVA - POTERE DI SOSPENSIONE NON ATTRIBUITO AL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, MA, CON INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO, SOLO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta pronunciata dopo l'emanazione, da parte del giudice a quo, del richiesto provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 700 c.p.c..
Manifesta inammissibilita' per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta pronunciata dopo l'emanazione, da parte del giudice a quo, del richiesto provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 700 c.p.c..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte