Sentenza 154/2021 (ECLI:IT:COST:2021:154)
Massima numero 44063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/06/2021;  Decisione del  10/06/2021
Deposito del 15/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Trattamento di fine rapporto (TFR) - Conferimento ad un fondo di previdenza complementare - Obbligo di contribuzione gravante sul datore di lavoro - Strumenti idonei all'adempimento dell'obbligo - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione del diritto di difesa, dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione, lesione della garanzia previdenziale della vecchiaia e della tutela del risparmio - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, petitum contraddittorio, richiesta di intervento dall'elevato coefficiente manipolativo - Inammissibilità delle questioni - Invito al legislatore ad una sistemazione della materia.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, petitum contraddittorio, richiesta di intervento dall'elevato coefficiente manipolativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 47 e 76 Cost. - dell'art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 che prevede la possibilità di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) ad un fondo di previdenza complementare. Il rimettente, nel censurare la norma nella parte in cui omette di prevedere strumenti idonei a garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del diritto del lavoratore all'adempimento dell'obbligo di contribuzione incombente sul datore di lavoro - non chiarisce quali siano le condizioni di adesione del lavoratore al fondo, né in che modo si possa configurare la contitolarità del diritto a esigere le prestazioni attese. Il giudice a quo, inoltre, non spiega per quale ragione l'incompleta attuazione della legge delega n. 243 del 2004 con riguardo a un aspetto circoscritto (la legittimazione ad agire del fondo pensione) si ripercuota sull'intero disegno riformatore, tanto da vanificarne gli obiettivi. Infine, il rimettente non illustra adeguatamente gli strumenti idonei a garantire la tutela del diritto del lavoratore, auspicando un intervento dall'elevato coefficiente manipolativo che attiene alla conformazione di istituti, come la sostituzione processuale e il litisconsorzio necessario, in cui ampio è l'apprezzamento discrezionale riconosciuto al legislatore. Cionondimeno, la materia dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazione da parte del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2021, n. 263 del 2020, n. 219 del 2019, n. 218 del 2019, n. 393 del 2000 e n. 421 del 1995).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/12/2005  n. 252  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte