Sentenza 116/1991 (ECLI:IT:COST:1991:116)
Massima numero 17103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Titolo
SENT. 116/91 B. ZOOTECNIA - PROGRAMMAZIONE - ORGANI STATALI A COMPOSIZIONE MISTA (COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO) - COMPITI - PREVISTA COLLABORAZIONE DI UN FONDO SPECIALE E DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - INSUSSISTENZA - ESISTENZA DI UN INTERESSE A LIVELLO NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 116/91 B. ZOOTECNIA - PROGRAMMAZIONE - ORGANI STATALI A COMPOSIZIONE MISTA (COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO) - COMPITI - PREVISTA COLLABORAZIONE DI UN FONDO SPECIALE E DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - INSUSSISTENZA - ESISTENZA DI UN INTERESSE A LIVELLO NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Una legge statale, che intenda provvedere alla definizione di un sistema compiuto di programmazione settoriale di livello nazionale in materia agricola e forestale, puo' procedere alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione centrale, di un organo speciale a composizione mista (nella specie, di un Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico), investito della verifica della situazione del settore e della conseguente redazione di un programma di intervento, amministrativo e finanziario, coordinato con altri strumenti programmatori di portata piu' ampia e destinato a porre principi e criteri direttivi di carattere generale, relativi al settore. Ne' sul piano costituzionale sussistono, in linea di principio, ostacoli al fatto che l'organo speciale possa avvalersi di un fondo, provvisto di una specifica dotazione, cui risulti affidato il compito, connesso all'attivita' di programmazione, di interventi aggiuntivi di interesse nazionale nelle materie spettanti alla competenza regionale o provinciale ovvero che allo stesso organo possa essere affiancata una struttura operativa di natura privata (societa' per azioni a prevalente partecipazione statale), destinata a operare nel mercato con gli strumenti propri del diritto privato. In tutte queste ipotesi non sussistono, pertanto, violazioni delle competenze attribuite alle Regioni o alle Province autonome in materia agricola e forestale, in quanto e' il potere di autoorganizzazione dello Stato che viene in gioco e che consente al legislatore nazionale di adottare le forme e gli strumenti ritenuti piu' appropriati ai fini dell'esercizio di una competenza statale di programmazione o del perseguimento di un interesse che investe il livello nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, comma primo, dello Statuto speciale del Trentino A.A. e delle relative norme di attuazione, degli artt. 1, 3 e 5 legge 9 aprile 1990 n. 87).
Una legge statale, che intenda provvedere alla definizione di un sistema compiuto di programmazione settoriale di livello nazionale in materia agricola e forestale, puo' procedere alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione centrale, di un organo speciale a composizione mista (nella specie, di un Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico), investito della verifica della situazione del settore e della conseguente redazione di un programma di intervento, amministrativo e finanziario, coordinato con altri strumenti programmatori di portata piu' ampia e destinato a porre principi e criteri direttivi di carattere generale, relativi al settore. Ne' sul piano costituzionale sussistono, in linea di principio, ostacoli al fatto che l'organo speciale possa avvalersi di un fondo, provvisto di una specifica dotazione, cui risulti affidato il compito, connesso all'attivita' di programmazione, di interventi aggiuntivi di interesse nazionale nelle materie spettanti alla competenza regionale o provinciale ovvero che allo stesso organo possa essere affiancata una struttura operativa di natura privata (societa' per azioni a prevalente partecipazione statale), destinata a operare nel mercato con gli strumenti propri del diritto privato. In tutte queste ipotesi non sussistono, pertanto, violazioni delle competenze attribuite alle Regioni o alle Province autonome in materia agricola e forestale, in quanto e' il potere di autoorganizzazione dello Stato che viene in gioco e che consente al legislatore nazionale di adottare le forme e gli strumenti ritenuti piu' appropriati ai fini dell'esercizio di una competenza statale di programmazione o del perseguimento di un interesse che investe il livello nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, comma primo, dello Statuto speciale del Trentino A.A. e delle relative norme di attuazione, degli artt. 1, 3 e 5 legge 9 aprile 1990 n. 87).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte