Sentenza 116/1991 (ECLI:IT:COST:1991:116)
Massima numero 17104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Titolo
SENT. 116/91 C. ZOOTECNIA - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI - CONTENUTO - PRETESA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - PREVISTA PARTECIPAZIONE DI TALI ENTI LOCALI E GENERALITA' DEGLI INDIRIZZI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 116/91 C. ZOOTECNIA - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI - CONTENUTO - PRETESA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - PREVISTA PARTECIPAZIONE DI TALI ENTI LOCALI E GENERALITA' DEGLI INDIRIZZI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nessuna lesione della sfera regionale o provinciale e' dato desumere dalla disciplina posta dall'art. 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, in tema di programmazione degli interventi nel settore zootecnico sia in relazione alla procedura di approvazione del "programma di intervento" sia in relazione ai contenuti dei programmi in quanto per la procedura di approvazione e' previsto un doppio livello di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome (attraverso la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e attraverso il Comitato di settore di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 8 novembre 1986 n. 752); quanto, poi, ai contenuti del programma, per il loro carattere di indirizzo generale essi non sono tali da compromettere la sfera gestionale spettante alle Regioni, risultando altresi' rispettosi anche dei piu' rigorosi limiti operanti a favore della competenza di tipo esclusivo attribuita, in materia di agricoltura, alle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, primo comma, Statuto del Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione, dell'art. 2, legge 9 aprile 1990, n. 87).
Nessuna lesione della sfera regionale o provinciale e' dato desumere dalla disciplina posta dall'art. 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, in tema di programmazione degli interventi nel settore zootecnico sia in relazione alla procedura di approvazione del "programma di intervento" sia in relazione ai contenuti dei programmi in quanto per la procedura di approvazione e' previsto un doppio livello di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome (attraverso la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e attraverso il Comitato di settore di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 8 novembre 1986 n. 752); quanto, poi, ai contenuti del programma, per il loro carattere di indirizzo generale essi non sono tali da compromettere la sfera gestionale spettante alle Regioni, risultando altresi' rispettosi anche dei piu' rigorosi limiti operanti a favore della competenza di tipo esclusivo attribuita, in materia di agricoltura, alle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, primo comma, Statuto del Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione, dell'art. 2, legge 9 aprile 1990, n. 87).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte