Sentenza 116/1991 (ECLI:IT:COST:1991:116)
Massima numero 17105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Titolo
SENT. 116/91 D. ZOOTECNIA - COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO - INTERVENTI NON CONNESSI ALLA PROGRAMMAZIONE (APPROVAZIONE DI PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE DI ALLEVAMENTO E CONCESSIONI DI CONTRIBUTI) - LESIONE DELLE COMPETENZE GESTIONALI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - SUSSISTENZA - NON SUFFICIENZA DELLA PREVISIONE DI UN PARERE NON VINCOLANTE DELLE REGIONI INTERESSATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 116/91 D. ZOOTECNIA - COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO - INTERVENTI NON CONNESSI ALLA PROGRAMMAZIONE (APPROVAZIONE DI PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE DI ALLEVAMENTO E CONCESSIONI DI CONTRIBUTI) - LESIONE DELLE COMPETENZE GESTIONALI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - SUSSISTENZA - NON SUFFICIENZA DELLA PREVISIONE DI UN PARERE NON VINCOLANTE DELLE REGIONI INTERESSATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il conferimento al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, organo centrale dello Stato, di compiti di intervento di natura concreta e puntuale (approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo presentati dalle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici; concessione di finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non piu' del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo approvati dal Comitato; concessione alle cooperative ed ai loro consorzi di contributi finalizzati alla capitalizzazione; concessione di contributi su mutui di cui all'art. 15, comma sedici, della legge n. 67 del 1988) non puo' trovare alcuna giustificazione ne' sul piano della funzione d'indirizzo e coordinamento ne' su quello del possibile perseguimento di un interesse di carattere nazionale e conseguentemente e' lesivo delle attribuzioni spettanti, in materia di agricoltura, alle Regioni ed alle Province autonome. Ne' tale lesione puo' essere superata mediante la previsione di un parere (obbligatorio, ma non vincolante) delle Regioni territorialmente interessate a tali interventi, dal momento che l'esercizio delle competenze gestionali spettanti alle Regioni ed alle Province autonome non puo' essere in alcun caso degradato, in assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza, a mera attivita' consultiva. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che il Comitato attui i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'art. 5, st.l..
Il conferimento al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, organo centrale dello Stato, di compiti di intervento di natura concreta e puntuale (approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo presentati dalle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici; concessione di finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non piu' del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo approvati dal Comitato; concessione alle cooperative ed ai loro consorzi di contributi finalizzati alla capitalizzazione; concessione di contributi su mutui di cui all'art. 15, comma sedici, della legge n. 67 del 1988) non puo' trovare alcuna giustificazione ne' sul piano della funzione d'indirizzo e coordinamento ne' su quello del possibile perseguimento di un interesse di carattere nazionale e conseguentemente e' lesivo delle attribuzioni spettanti, in materia di agricoltura, alle Regioni ed alle Province autonome. Ne' tale lesione puo' essere superata mediante la previsione di un parere (obbligatorio, ma non vincolante) delle Regioni territorialmente interessate a tali interventi, dal momento che l'esercizio delle competenze gestionali spettanti alle Regioni ed alle Province autonome non puo' essere in alcun caso degradato, in assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza, a mera attivita' consultiva. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che il Comitato attui i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'art. 5, st.l..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1977
n. 616
art. 66
decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1977
n. 616
art. 67
legge 08/11/1986
n. 752
art. 0