Sentenza 116/1991 (ECLI:IT:COST:1991:116)
Massima numero 17106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Titolo
SENT. 116/91 E. ZOOTECNIA - COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO - INTERVENTI DI CARATTERE OPERATIVO DA SVOLGERE DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA' PER AZIONI EX ART. 5, LEGGE N. 87/90 - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE GESTIONALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 116/91 E. ZOOTECNIA - COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO - INTERVENTI DI CARATTERE OPERATIVO DA SVOLGERE DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA' PER AZIONI EX ART. 5, LEGGE N. 87/90 - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE GESTIONALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Stante la coincidenza tra gli interventi richiamati nell'art. 3, secondo comma, legge n. 87/1990 e quelli elencati nell'art. 4, la dichiarazione d'incostituzionalita' relativa a quest'ultima norma (v. massima D) deve estendere i suoi effetti anche alla disciplina posta nell'art. 3, secondo comma, in quanto destinata a regolare le modalita' di esercizio (diretto o per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'art. 5) dei vari interventi di carattere operativo indebitamente affidati dall'art. 4 al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico. Per lo stesso motivo va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che la societa' per azioni costituita ai sensi dello stesso art. 5 svolga a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge "i compiti affidatigli dal Comitato di cui all'art. 1" in quanto tali "compiti", in assenza di una specifica individuazione, non potranno non coincidere con quelle stesse competenze di natura operativa che l'art. 4 assegna al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico in violazione di attribuzioni spettanti alla sfera regionale e provinciale (v. massima D). Infatti la facolta' di intervento dello Stato con strumenti di natura privatistica e finanziaria in settori affidati alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non puo' estendersi fino al punto di consentire lo svolgimento, attraverso una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione statale, di attivita' connesse a funzioni amministrative illegittimamente sottratte alla sfera delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di autonomia.
Stante la coincidenza tra gli interventi richiamati nell'art. 3, secondo comma, legge n. 87/1990 e quelli elencati nell'art. 4, la dichiarazione d'incostituzionalita' relativa a quest'ultima norma (v. massima D) deve estendere i suoi effetti anche alla disciplina posta nell'art. 3, secondo comma, in quanto destinata a regolare le modalita' di esercizio (diretto o per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'art. 5) dei vari interventi di carattere operativo indebitamente affidati dall'art. 4 al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico. Per lo stesso motivo va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che la societa' per azioni costituita ai sensi dello stesso art. 5 svolga a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge "i compiti affidatigli dal Comitato di cui all'art. 1" in quanto tali "compiti", in assenza di una specifica individuazione, non potranno non coincidere con quelle stesse competenze di natura operativa che l'art. 4 assegna al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico in violazione di attribuzioni spettanti alla sfera regionale e provinciale (v. massima D). Infatti la facolta' di intervento dello Stato con strumenti di natura privatistica e finanziaria in settori affidati alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non puo' estendersi fino al punto di consentire lo svolgimento, attraverso una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione statale, di attivita' connesse a funzioni amministrative illegittimamente sottratte alla sfera delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di autonomia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1977
n. 616
art. 66
decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1977
n. 616
art. 67
legge 08/11/1986
n. 752
art. 0