Sentenza 116/1991 (ECLI:IT:COST:1991:116)
Massima numero 17107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Titolo
SENT. 116/91 F. ZOOTECNIA - COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO - INTERVENTI OPERATIVI DA SVOLGERE PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE N. 87/90 - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE GESTIONALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 116/91 F. ZOOTECNIA - COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO - INTERVENTI OPERATIVI DA SVOLGERE PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE N. 87/90 - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE GESTIONALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
La facolta' che va riconosciuta allo Stato di poter intervenire con strumenti di natura privatistica e finanziaria in settori affidati alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non puo' estendersi fino al punto di consentire lo svolgimento, attraverso una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione statale, di attivita' connesse a funzioni amministrative illegittimamente sottratte alla sfera delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di autonomia. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che la societa' per azioni costituita ai sensi dello stesso art. 5 svolga a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge " i compiti affidatigli dal Comitato di cui all'art. 1", in quanto i "compiti" di cui parla la norma, in assenza di una specifica individuazione, non potranno non coincidere con quelle stesse competenze di natura operativa che l'art, 4 assegna al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico in violazione di attribuzioni spettanti alla sfera regionale e provinciale (v. massime D e E).
La facolta' che va riconosciuta allo Stato di poter intervenire con strumenti di natura privatistica e finanziaria in settori affidati alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non puo' estendersi fino al punto di consentire lo svolgimento, attraverso una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione statale, di attivita' connesse a funzioni amministrative illegittimamente sottratte alla sfera delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di autonomia. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che la societa' per azioni costituita ai sensi dello stesso art. 5 svolga a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge " i compiti affidatigli dal Comitato di cui all'art. 1", in quanto i "compiti" di cui parla la norma, in assenza di una specifica individuazione, non potranno non coincidere con quelle stesse competenze di natura operativa che l'art, 4 assegna al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico in violazione di attribuzioni spettanti alla sfera regionale e provinciale (v. massime D e E).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1977
n. 616
art. 66
decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1977
n. 616
art. 67
legge 08/11/1986
n. 752
art. 0