Sentenza 116/1991 (ECLI:IT:COST:1991:116)
Massima numero 17108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Titolo
SENT. 116/91 G. FINANZIAMENTI - ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DEL SETTORE ZOOTECNICO - EROGAZIONE TRAMITE IL COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO O LA SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE N. 87/1990 - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - PERSEGUIMENTO DI OBBIETTIVO DI POLITICA ECONOMICA - NON FONDATEZZA DELLLA QUESTIONE.
SENT. 116/91 G. FINANZIAMENTI - ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DEL SETTORE ZOOTECNICO - EROGAZIONE TRAMITE IL COMITATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO O LA SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE N. 87/1990 - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - PERSEGUIMENTO DI OBBIETTIVO DI POLITICA ECONOMICA - NON FONDATEZZA DELLLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 5 legge 30 novembre 1989 n. 386, che prevede la partecipazione delle Province autonome "alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di partecipazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale", e' una norma "rinforzata" insuscettibile di essere derogata da leggi successive non adottate con lo stesso procedimento ma, nella fattispecie, la norma stessa non puo' ritenersi applicabile, date le caratteristiche proprie del fondo speciale istituito con la legge n. 87 del 1990. Il Fondo di cui alla legge n. 87 non risulta, infatti, destinato a garantire "livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale", bensi' ad incentivare le imprese impegnate nel risanamento e nella ristrutturazione delle proprie attivita' connesse al settore zootecnico, venendo a perseguire un'obbiettivo che, in linea preminente, non e' di politica sociale, ma di politica economica. Mancano, di conseguenza, i presupposti oggettivi per assimilare il Fondo in questione a quelli richiamati nell'art. 5 della legge n. 386/89. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 69 e ss. dello Statuto del Trentino Alto Adige e dell'art. 5 legge 30 novembre 1989, n. 386, dell'art. 1, secondo comma, legge 9 aprile 1990 n. 87).
L'art. 5 legge 30 novembre 1989 n. 386, che prevede la partecipazione delle Province autonome "alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di partecipazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale", e' una norma "rinforzata" insuscettibile di essere derogata da leggi successive non adottate con lo stesso procedimento ma, nella fattispecie, la norma stessa non puo' ritenersi applicabile, date le caratteristiche proprie del fondo speciale istituito con la legge n. 87 del 1990. Il Fondo di cui alla legge n. 87 non risulta, infatti, destinato a garantire "livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale", bensi' ad incentivare le imprese impegnate nel risanamento e nella ristrutturazione delle proprie attivita' connesse al settore zootecnico, venendo a perseguire un'obbiettivo che, in linea preminente, non e' di politica sociale, ma di politica economica. Mancano, di conseguenza, i presupposti oggettivi per assimilare il Fondo in questione a quelli richiamati nell'art. 5 della legge n. 386/89. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 69 e ss. dello Statuto del Trentino Alto Adige e dell'art. 5 legge 30 novembre 1989, n. 386, dell'art. 1, secondo comma, legge 9 aprile 1990 n. 87).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5