Sentenza 116/1991 (ECLI:IT:COST:1991:116)
Massima numero 17109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Titolo
SENT. 116/91 H. ZOOTECNIA - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO - STANZIAMENTO DI 340 MILIARDI - PREVISTA CONTESTUALE RIDUZIONE DI 140 MILIARDI GIA' EROGATI CON LEGGE N. 752/1986 - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DI UNO SQUILIBRIO SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DI SPESA GIA' ADOTTATI ED IN CORSO DI SVOLGIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 116/91 H. ZOOTECNIA - RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO - STANZIAMENTO DI 340 MILIARDI - PREVISTA CONTESTUALE RIDUZIONE DI 140 MILIARDI GIA' EROGATI CON LEGGE N. 752/1986 - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DI UNO SQUILIBRIO SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DI SPESA GIA' ADOTTATI ED IN CORSO DI SVOLGIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 8 legge 9 aprile 1990, n. 87 prevede, per l'attuazione delle finalita' perseguite dalla stessa legge, uno stanziamento complessivo di 340 miliardi distribuito su due esercizi (1989 e 1990) e coperto, per il 1990, con l'imputazione di 280 miliardi a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per tale anno dall'art. 1, comma primo, della legge 8 novembre 1986, n. 752 "intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986". Anche se la Costituzione non vieta che nuove leggi statali intervengano a modificare la legislazione preesistente, per quanto riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni, e la riduzione di spesa operata a carico dell'art. 4 della legge n. 752/1986 non e' tale da dar luogo a lesioni dell'autonomia finanziaria regionale venendo a incidere solo sull'esercizio di competenze statali, tuttavia, questo non toglie che la sottrazione dell'importo di 140 miliardi dal finanziamento previsto nell'art. 3 della legge n. 752/1986 possa, invece, incidere su tale autonomia, per il fatto di utilizzare risorse gia' destinate, per l'anno 1990, alle Regioni ed alle Province autonome con riferimento ad interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. In questo caso la lesione dell'autonomia finanziaria rappresenta la conseguenza della riduzione, operata nel corso dell'esercizio annuale, di una somma da tempo stanziata, in relazione allo stesso esercizio, a favore delle Regioni e delle Province autonome per interventi connessi a competenze rimaste invariate. Una riduzione di risorse disposta in questi termini, infatti, determina uno squilibrio nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni ed alle Province autonome, stante la sua possibile incidenza su programmi di intervento e di spesa gia' adottati e in corso di svolgimento. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, primo comma, lett. a, legge 9 aprile 1990 n. 87, gia' citato, nella parte in cui riduce di 140 miliardi la somma gia' prevista dall'art. 3 legge 8 novembre 1986 n. 752. - V., in materia di modifica di legislazione preesistente da parte dello Stato per i proventi attribuiti alle Regioni, la sentenza n. 245/1984.
L'art. 8 legge 9 aprile 1990, n. 87 prevede, per l'attuazione delle finalita' perseguite dalla stessa legge, uno stanziamento complessivo di 340 miliardi distribuito su due esercizi (1989 e 1990) e coperto, per il 1990, con l'imputazione di 280 miliardi a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per tale anno dall'art. 1, comma primo, della legge 8 novembre 1986, n. 752 "intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986". Anche se la Costituzione non vieta che nuove leggi statali intervengano a modificare la legislazione preesistente, per quanto riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni, e la riduzione di spesa operata a carico dell'art. 4 della legge n. 752/1986 non e' tale da dar luogo a lesioni dell'autonomia finanziaria regionale venendo a incidere solo sull'esercizio di competenze statali, tuttavia, questo non toglie che la sottrazione dell'importo di 140 miliardi dal finanziamento previsto nell'art. 3 della legge n. 752/1986 possa, invece, incidere su tale autonomia, per il fatto di utilizzare risorse gia' destinate, per l'anno 1990, alle Regioni ed alle Province autonome con riferimento ad interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. In questo caso la lesione dell'autonomia finanziaria rappresenta la conseguenza della riduzione, operata nel corso dell'esercizio annuale, di una somma da tempo stanziata, in relazione allo stesso esercizio, a favore delle Regioni e delle Province autonome per interventi connessi a competenze rimaste invariate. Una riduzione di risorse disposta in questi termini, infatti, determina uno squilibrio nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni ed alle Province autonome, stante la sua possibile incidenza su programmi di intervento e di spesa gia' adottati e in corso di svolgimento. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, primo comma, lett. a, legge 9 aprile 1990 n. 87, gia' citato, nella parte in cui riduce di 140 miliardi la somma gia' prevista dall'art. 3 legge 8 novembre 1986 n. 752. - V., in materia di modifica di legislazione preesistente da parte dello Stato per i proventi attribuiti alle Regioni, la sentenza n. 245/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte