Sentenza 117/1991 (ECLI:IT:COST:1991:117)
Massima numero 15503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  27/02/1991;  Decisione del  27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 117/91. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INQUINAMENTO - SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI - ATTIVITA' DI RACCOLTA E DEMOLIZIONE DI AUTOVEICOLI - OBBLIGO, PENALMENTE SANZIONATO, SECONDO LA LEGGE STATALE, DI MUNIRSI DI AUTORIZZAZIONE - POSSIBILITA', SECONDO LA LEGGE REGIONALE, PER L'ESERCENTE NON AUTORIZZATO, DI CONTINUARE L'ATTIVITA' PREVIA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE - NON CONSENTITA INTERFERENZA IN MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non possono interferire negativamente con leggi statali rendendo lecita un'attivita' che esse sanzionino penalmente, particolarmente quando - come nel caso - si tratti di leggi attuative di direttive C.E.E. e percio' ispirate a criteri di omogeneita' e univocita' di indirizzo e generalita' di applicazione in tutto il territorio dello Stato. Va percio' dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, che consente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, gia' esercitassero l'attivita' c.d. di rottamatori senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni (regionale e comunale), di proseguire tale esercizio a condizione che, entro sei mesi dalla stessa data, presentino istanza di autorizzazione, rendendo in tal modo lecita, sia pure in via transitoria, un'attivita' che la normativa statale (artt. 6, 15 e 25 del d.P.R. n. 915 del 1982) considera penalmente rilevante. - Per l'affermazione degli stessi principi: S. nn. 370/1989, 43/1990, 309/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 116

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 1

Altri parametri e norme interposte