Sentenza 119/1991 (ECLI:IT:COST:1991:119)
Massima numero 17068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  27/02/1991;  Decisione del  27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Massime associate alla pronuncia:  17069


Titolo
SENT. 119/91 A. MAGISTRATI E AVVOCATI DELLO STATO - INDENNITA' DI FUNZIONE - NON PENSIONABILITA' - INTERVENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MAGISTRATI A RIPOSO EX-COMBATTENTI, NON PARTE NEL PROCESSO A QUO - INAMMISSIBILITA'

Testo
E' inammissibile l'intervento davanti alla Corte costituzionale dell'Associazione Nazionale dei magistrati ex-combattenti in pensione, trattandosi di soggetto che non era parte del giudizio a quo. (Nella specie, trattavasi di una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 gennaio 1981, n. 27, avente per oggetto la non pensionabilita' della indennita' di funzione dei magistrati e degli avvocati dello Stato, sollevata dalla Corte dei conti nel corso di un giudizio instaurato da un magistrato a riposo). - S. nn. 230/1987, 272/1987, 152/1985, 298/1985 e 65/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte