Sentenza 119/1991 (ECLI:IT:COST:1991:119)
Massima numero 17069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
17068
Titolo
SENT. 119/91 B. MAGISTRATI E AVVOCATI DELLO STATO - INDENNITA' DI FUNZIONE - NON PENSIONABILITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E DI ADEGUATEZZA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - INSUSSISTENZA - NON IRRAZIONALE ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 119/91 B. MAGISTRATI E AVVOCATI DELLO STATO - INDENNITA' DI FUNZIONE - NON PENSIONABILITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E DI ADEGUATEZZA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - INSUSSISTENZA - NON IRRAZIONALE ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I principi di proporzionalita' e di adeguatezza del trattamento pensionistico, fondati sugli artt. 38 e 36 Cost. e piu' volte affermati e ribaditi, non comportano - come anche la Corte ha riconosciuto - che sia garantita necessariamente l'integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, ma esigono piuttosto una commisurazione del trattamento di quiescienza al reddito percepito in costanza del rapporto di lavoro, secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilita' delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa. Pertanto la esclusione dalla pensionabilita' della indennita' di funzione istituita dall'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (poi estesa ai magistrati non ricompresi nell'ordine giudiziario dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425) che pure, come anche gia' affermato, e' una "componente del normale trattamento economico dei magistrati", appare non arbitraria e irragionevole, atteso anche lo speciale regime della predetta indennita', comportante fra l'altro la non corresponsione della stessa nei periodi in cui il servizio non e' prestato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.). - Sui principi di proporzionalita' e di adeguatezza dei trattamenti pensionistici e sulla discrezionalita' del legislatore nella loro applicazione: S. nn. 213/1972, 83/1979, 26/1980, 302/1983, 348/1985, 173/1986, 531/1988, 96/1991; - Sulla "indennita' di funzione": S. n. 238/1990 e O. n. 594/1990.
I principi di proporzionalita' e di adeguatezza del trattamento pensionistico, fondati sugli artt. 38 e 36 Cost. e piu' volte affermati e ribaditi, non comportano - come anche la Corte ha riconosciuto - che sia garantita necessariamente l'integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, ma esigono piuttosto una commisurazione del trattamento di quiescienza al reddito percepito in costanza del rapporto di lavoro, secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilita' delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa. Pertanto la esclusione dalla pensionabilita' della indennita' di funzione istituita dall'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (poi estesa ai magistrati non ricompresi nell'ordine giudiziario dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425) che pure, come anche gia' affermato, e' una "componente del normale trattamento economico dei magistrati", appare non arbitraria e irragionevole, atteso anche lo speciale regime della predetta indennita', comportante fra l'altro la non corresponsione della stessa nei periodi in cui il servizio non e' prestato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.). - Sui principi di proporzionalita' e di adeguatezza dei trattamenti pensionistici e sulla discrezionalita' del legislatore nella loro applicazione: S. nn. 213/1972, 83/1979, 26/1980, 302/1983, 348/1985, 173/1986, 531/1988, 96/1991; - Sulla "indennita' di funzione": S. n. 238/1990 e O. n. 594/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte